Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato

Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato

Il commercio su aree pubbliche in posteggio isolato è un'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Si svolge su un’area pubblica al di fuori dell’area mercatale disponibile del Comune tramite banco (manufatto aperto rimovibile al termine della giornata), trespolo (banco vendita articolato su più piani poggiato al suolo) o autonegozio (mezzo mobile). 

Per svolgere l'attività è necessario l’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo i criteri e le procedure stabilite dalle norme regionali (pubblicazione del bando, esame delle domande pervenute, redazione graduatoria, assegnazione posteggi).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande), oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere un veicolo attrezzato, auto frigo omologato per prodotti alimentari, e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26).

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Commercio in forma itinerante

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28). Il titolare dell'autorizzazione non può, però, esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è previsto che occupi posteggio (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 22).

Carta d'esercizio e attestazione

I titolari di posteggio isolato non hanno l'obbligo di possedere la carta di esercizio (Deliberazione della Giunta regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2010, n. 8/11003), tuttavia devono comunque dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo l’attestazione (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28).

Rinnovo d'ufficio delle concessioni

Per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si prevede un procedimento avviato d’ufficio dal comune entro il 31 dicembre 2020, finalizzato a verificare il possesso e la regolarità, alla medesima data, della documentazione necessaria espressamente indicata Deliberazione della Giunta regionale 14/12/2020, n. 11/4054

Il Comune invia la comunicazione di avvio del procedimento al titolare dell’azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in alternativa, il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo.

Si prevede una disposizione transitoria che consenta un differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, non oltre il 30 giugno 2021, per il rilascio delle concessioni rinnovate, che consenta agli operatori di proseguire l’attività in pendenza del rinnovo e permetta ai comuni di completare i procedimenti.

Ai sensi delle Decreto ministeriale 25/11/2020, all. a sono inoltre oggetto di rinnovo, non solo le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, ma anche le concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 09:59.52