Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni possono essere realizzate senza nessun titolo abilitativo purché contenute entro l’indice di permeabilità, dove stabilito dallo strumento urbanistico comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1). È quindi compresa la realizzazione di aree di sosta, intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati.
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.
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Ultimo aggiornamento: 07/06/2024 14:18.42