Spettacoli viaggianti: partecipare a parchi divertimento o installare di singole attrazioni

Spettacoli viaggianti: partecipare a parchi divertimento o installare di singole attrazioni

Il parco di divertimento è il complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante. È destinato allo svago e alle attività ricreative e ludiche, si estende su un’unica area e prevede un’organizzazione di servizi comuni.

Chi vuole partecipare a parchi divertimento o installare di singole attrazioni deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Se l'evento prevede al massimo di 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, l'autorizzazione è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Approfondimenti

Autorizzazioni necessarie

Per svolgere l'attività è necessario possedere l’autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Registrazione delle attrazioni

Tutte le attrazioni installate devono essere correttamente registrate.

Occupazione di suolo pubblico

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.

Ultimo aggiornamento: 15/10/2024 04:15.45